Sez. 1, Sentenza n. 163 del 20/01/1976 (Rv. 378804 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONE ED AGEVOLAZIONE (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - CONDIZIONI - MECCANISMI O APPARECCHI INAMOVIBILI - SUFFICIENZA - NATURA E DIMENSIONE DELL'ATTIVITA - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONE ED AGEVOLAZIONE (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - CONDIZIONI - MECCANISMI O APPARECCHI INAMOVIBILI - SUFFICIENZA - NATURA E DIMENSIONE DELL'ATTIVITA - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'applicabilita dell'esenzione tributaria prevista dal combinato disposto degli artt 30, n 6, del tu fl (RD 14 settembre 1931, n 1175) e 40 del relativo regolamento (RD 30 aprile 1936, n 1138), assume Rilevanza la sussistenza del requisito obiettivo richiesto dal citato art 40 del regolamento, e cioe la presenza, negli immobili destinati a un'industria o manifattura, di 'meccanismi o apparecchi inamovibili per necessaria infissioné, allo scopo di modificare, trasformare o adattare materie prime. Il detto requisito obiettivo e necessario e, nello stesso tempo, sufficiente per la concessione del beneficio tributario, indipendentemente dalla natura e dalla dimensione dell'attivita esercitata, in quanto la indicata normativa ha inteso riferirsi esclusivamente alla struttura, nei sensi dianzi precisati, delle costruzioni destinate a un'industria o manifattura, non anche riferirsi alla classificazione dell'attivita esplicata nell'immobile.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 30 com. 6, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)