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Sez. 1, Sentenza n. 4653 del 17/07/1980 (Rv. 408482 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - INDUSTRIALI - CONDIZIONI - PER OPIFICI ARTIGIANALI - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1980-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408482-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - INDUSTRIALI - CONDIZIONI - PER OPIFICI ARTIGIANALI - ESTENSIONE.*

Ai fini dell'esenzione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione per gli opifici industriali e necessario che nei locali vi siano macchinari o apparecchiature stabilmente assicurate allo immobile oppure, in via concorrente o alternativa, che l'immobile, per le sue caratteristiche oggettive, sia strutturalmente tale da non essere suscettibile di altra destinazione permanente, se non a seguito di rilevanti opere di trasformazione. Cio vale anche per gli opifici artigianali, in quanto la legge 12 marzo 1968, n 428, nell'assimilare gli opifici artigianali a quelli industriali, non ha inteso ammetterli al beneficio dell'esenzione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione sulla base del mero dato della loro qualifica, prescindendo dalle loro caratteristiche strutturali. (V 163/76, mass nn 378804 e 378805; (V 1290/75, mass n 374788; (V 3709/71, mass n 355488).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 30 com. 6, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 40, Legge 12/03/1968 num. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)