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Sez. U, Sentenza n. 30220 del 25/11/2024 (Rv. 672747-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni - SEC 2010 (Regolamento n. 594/2013/UE) - Impugnazione - Art. 23-quater d.l. n. 137 del 2020 - Giurisdizione del giudice
Stato
decisa il 2024-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672747-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

contabile - Limiti - Incidenza - Sentenza CGUE del 13 luglio 2023 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

In tema di giudizio di impugnazione dell'elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 594 del 2013 (SEC 2010), la delimitazione della giurisdizione delle sezioni riunite della Corte dei conti alla sola applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, operata dall'art. 23-quater del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, non pregiudica l'effetto utile della disciplina unionale, secondo la lettura di essa fornita dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 13 luglio 2023, né determina un vuoto di tutela, restando attribuita la giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 quater com. 2, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 11 com. 6 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)