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Sez. U, Sentenza n. 25774 del 22/12/2015 (Rv. 637968 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Sentenze del giudice di appello ex artt. 353 e 354 c.p.c. - Ammissibilità del ricorso immediato per cassazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637968-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

La sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall'art. 360, comma 3, c.p.c., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)