Sez. 3, Ordinanza n. 549 del 22/06/1994 (Rv. 487473 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - COSE DEPERIBILI O DI DISPENDIOSA CUSTODIA (AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA) | Provvedimento del Pretore di autorizzazione alla vendita - Natura - Impugnazione - Mezzi - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Provvedimento di estinzione del procedimento di autorizzazione alla vendita - Natura - Impugnazione - Mezzi.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - COSE DEPERIBILI O DI DISPENDIOSA CUSTODIA (AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA)
Il provvedimento col quale il pretore, ai sensi dell'art. 1211 cod. civ., dispone sull'istanza del debitore diretta alla vendita, in caso di "mora credendi", di cose deperibili o di dispendiosa custodia, non ritirate dal creditore, ha natura di atto di giurisdizione volontaria ed è, pertanto, reclamabile davanti al tribunale ex art. 739 cod. proc. civ., non già ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della costituzione, dovendosi, peraltro, tale straordinario rimedio escludere anche nel caso in cui il detto provvedimento rechi una mera declaratoria di estinzione dello speciale procedimento suindicato, atteso che siffatto contenuto, non operando davanti al Pretore (per espressa disposizione di legge: art. 317 cod. proc. civ.) le norme relative ai reclami contro le ordinanze, conferisce al provvedimento stesso - ancorché pronunciato in forma di ordinanza - natura di sentenza, la quale è impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)