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Sez. L, Sentenza n. 2151 del 21/02/1992 (Rv. 475866 - 01)

Procedimento civile - Estinzione del processo - Provvedimento del giudice - Impugnazione | Ordinanza del pretore - Natura di sentenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ordinari mezzi d'impugnazione - Esperibilità.
Stato
decisa il 1992-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475866-01

Procedimento civile - Estinzione del processo - Provvedimento del giudice - Impugnazione

Nel procedimento davanti al pretore, cui non sono applicabili, per espressa disposizione di legge (art. 317 cod.proc.civ.) le norme relative ai reclami contro le ordinanze, al provvedimento che dichiara l'estinzione del processo, per qualsivoglia causa a tale effetto riconosciuta idonea, va riconosciuta - ancorché pronunciato in forma di ordinanza - natura di sentenza, la quale è impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame e perciò non soggetta al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)