Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 25/09/1972 (Rv. 360480 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA - UTILIZZAZIONE DELLA COSA IMPLICANTE RINUNZIA ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - EQUIPARAZIONE ALL'ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA - LIMITI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA - UTILIZZAZIONE DELLA COSA IMPLICANTE RINUNZIA ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - EQUIPARAZIONE ALL'ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA - LIMITI.*
A norma dell'art 1492, terzo comma, cod civ se la cosa venduta e stata alienata o trasformata dal compratore, questi puo solo domandare, in presenza di vizi, la riduzione del prezzo e non anche la risoluzione del contratto. All'ipotesi dell'alienazione devesi equiparare quella della utilizzazione della cosa nella misura in cui se ne possa dedurre che l'acquirente abbia inteso, mediante l'uso, dare il suo benestare alle condizioni della cosa stessa, rinunciando alla maggiore estensione della garanzia. Ma siffatta implicita rinunzia da escludere quando si tratti di un semplice uso normale della cosa, a titolo precario e secondo la sua normale destinazione, al solo scopo di limitare il danno, non essendo esso riconducibile nell'abito di quell'univoca dimostrazione dell'intento abdicativo alla maggiore garanzia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)