diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 111 del 11/01/1982 (Rv. 417794 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA - USO DELLA COSA A TITOLO PRECARIO PER IMPEDIRE O LIMITARE IL DANNO O PER ACCERTARE I VIZI DELLA COSA - AZIONE DI RISOLUZIONE - COMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417794-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA - USO DELLA COSA A TITOLO PRECARIO PER IMPEDIRE O LIMITARE IL DANNO O PER ACCERTARE I VIZI DELLA COSA - AZIONE DI RISOLUZIONE - COMPATIBILITÀ.*

In tema di vizi della cosa oggetto di compravendita, l'utilizzazione o la trasformazione di essa da parte del compratore precludono l'Azione redibitoria, costituendo la dimostrazione inequivoca di una condotta incompatibile con la volontà di provocare lo scioglimento del contratto e, nel contempo, la manifestazione dell'intento di accettare la cosa, malgrado i riscontrati vizi, salvo l'Esercizio dell'Azione di riduzione del prezzo; tuttavia l'uso normale della cosa da parte dell'acquirente, compiuto secondo la naturale destinazione di quella ed a titolo precario, allo scopo d'impedire, limitare od elidere il danno ovvero al fine di accertare i difetti ed i vizi temuti, non essendo riconducibile nell'ambito di quell'univoca dimostrazione dell'intento abdicativo alla maggiore garanzia, non impedisce l'Azione di risoluzione del contratto. (Conf 2007/77, mass n 385731; (Conf 2786/72, mass n 360480).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)