Sez. L, Sentenza n. 19349 del 17/12/2003 (Rv. 569012 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Intervenuta soppressione dell'INPDAI con trasferimento all'INPS delle sue funzioni - Conseguenze - Ricorsi proposti dal primo ente nei confronti del secondo - Inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Poiché con legge 27 dicembre 2002 n. 289 è stata disposta, con effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con contestuale trasferimento delle sue strutture e funzioni all'INPS, deve ritenersi che tra i due enti si sia verificata una "confusione" per assorbimento; devono quindi ritenersi inammissibili i ricorsi proposti dall'ente disciolto nei confronti dell'INPS per sopravvenuta mancanza di interesse ad agire, con riferimento alla controversia già insorta, limitatamente ai reciproci rapporti.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)