Sez. L, Sentenza n. 2986 del 15/02/2005 (Rv. 578857 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Intervenuta soppressione dell'INPDAI con trasferimento all'INPS delle sue funzioni - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto da un ente nei confronti dell'altro - Inammissibilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Poichè con legge 27 dicembre 2002 n. 289 è stata disposta, con effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con contestuale trasferimento delle sue strutture e funzioni all'INPS, deve ritenersi che tra i due enti si sia verificata una "confusione" per assorbimento; ne consegue che il ricorso per cassazione proposto da uno dei due enti nei confronti dell'altro va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, atteso che non sussiste più alcun interesse ad accertare un'obbligazione che sarebbe estinta ai sensi dell'art. 1253 cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)