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Sez. L, Sentenza n. 8533 del 27/04/2015 (Rv. 635345 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA | Accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis cod. proc. civ. - Assenza di contestazioni - Definitività - Opponibilità all'ente erogatore delle prestazioni cui il ricorso è preordinato - Conseguenze - Interesse dell'Istituto a contestare le conclusioni del ctu - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635345-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA

L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, previsto dall'art. 445 bis cod. proc. civ. per la verifica dei requisiti sanitari che legittimano la pretesa previdenziale o assistenziale, diviene definitivo, in assenza di contestazioni, con il decreto di omologa e vincola, come tale, anche l'ente competente all'erogazione, il quale, ai sensi del quinto comma, deve limitarsi all'accertamento dei soli requisiti giuridico-economici della prestazione invocata. Ne consegue che, ove il consulente accerti la sussistenza delle condizioni per una delle prestazioni cui il ricorso è preordinato, l'Istituto ha senz'altro l'interesse, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ., a contestarne le conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)