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Sez. L, Ordinanza n. 19521 del 12/06/2026 (Rv. 679439-01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Dichiarazione di dissenso - Tempestiva introduzione del giudizio di opposizione - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679439-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., nel caso in cui alla tempestiva dichiarazione di dissenso non faccia seguito l'introduzione del giudizio di merito nel termine di legge, tale dichiarazione perde efficacia, con la conseguenza che il giudice deve emettere decreto di omologa dell'accertamento peritale, avente i medesimi effetti di quello emesso a seguito di mancata contestazione e, pertanto, non ricorribile per cassazione, se non limitatamente alla statuizione sulle spese di lite.

Costituzione art. 445 bis, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)