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Sez. L, Sentenza n. 5638 del 17/09/1986 (Rv. 448125 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN OTTEMPERANZA DI UN GIUDICATO - SOPRAVVENIENZA DI UN GIUDICATO CONTRARIO - FACOLTÀ DELL'INPS DI INVOCARE LA PREVALENZA DEL SECONDO GIUDICATO - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO EROGATO - NATURA - ATTO DI REVOCA - EFFETTI - "EX NUNC".*
Stato
decisa il 1986-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448125-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN OTTEMPERANZA DI UN GIUDICATO - SOPRAVVENIENZA DI UN GIUDICATO CONTRARIO - FACOLTÀ DELL'INPS DI INVOCARE LA PREVALENZA DEL SECONDO GIUDICATO - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO EROGATO - NATURA - ATTO DI REVOCA - EFFETTI - "EX NUNC".*

Qualora l'INPS disponga l'erogazione del trattamento pensionistico d'Invalidità, in ottemperanza di un giudicato che abbia riconosciuto il relativo diritto in favore dell'assicurato, e poi sopravvenga un giudicato contrario, negativo del diritto stesso, spetta allo istituto medesimo la facoltà d'invocare la prevalenza del secondo giudicato, in difetto di un'iniziativa dell'interessato rivolta a far valere gli effetti del primo ("exceptio iudicati" o successiva proposizione dell'Azione di revocazione), ma l'Esercizio di tale facoltà richiede l'adozione di un provvedimento di cessazione del suddetto trattamento, il quale ha natura sostanziale di atto di revoca, e, come tale, opera "ex nunc" (senza possibilità quindi di ripetizione di ratei di pensione già corrisposti). (V 1056/83, mass n 425834).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)