Sez. 2, Sentenza n. 4120 del 09/12/1974 (Rv. 372749 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE - NATURA - PROVE ACQUISITE ED ACCERTAMENTI COMPIUTI IN TALE PROCEDIMENTO - VALORE PROBATORIO - RINNOVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE E DEDUZIONE DI ALTRE PROVE AD OPERA DELLE PARTI NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE - NATURA - PROVE ACQUISITE ED ACCERTAMENTI COMPIUTI IN TALE PROCEDIMENTO - VALORE PROBATORIO - RINNOVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE E DEDUZIONE DI ALTRE PROVE AD OPERA DELLE PARTI NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - AMMISSIBILITA.*
I procedimenti di istruzione preventiva, previsti dall'art 696 cod proc civ, hanno carattere cautelare e conservativo, in quanto danno la possibilita di procedere immediatamente a quell'accertamento dello stato dei luoghi o della qualita o condizione di cose che non potrebbe essere rimesso ad altro tempo, senza pericolo che la prova vada dispersa e che, quindi, sia reso inattuabile lo stesso diritto, se questo ha bisogno di prove per essere riconosciuto ed attuato. Le prove acquisite e gli accertamenti tecnici compiuti nei suddetti procedimenti, una volta dichiarati ammissibili o inseriti senza contestazione nel successivo giudizio di merito, sono equiparati ai mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio ed hanno, percio, la loro stessa efficacia probatoria. Tuttavia, l'assunzione dei mezzi di prova, come non impedisce al giudice, ai sensi dell'art 698, secondo comma, cod proc civ di disporre la loro rinnovazione nel giudizio di merito, cosi non preclude alla parte, che degli stessi non voglia o non possa avvalersi, di proporre, nel giudizio stesso, le altre prove delle quali - ai sensi dell'art 115 di detto codice - puo disporre, per dare la dimostrazione dei fatti invocati a fondamento del suo diritto. (V 1165'73, mass n 363687).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 698
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)