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Sez. 3, Sentenza n. 2864 del 19/07/1976 (Rv. 381612 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - EFFICACIA - NEL GIUDIZIO DI MERITO - ACCERTAMENTO ECCEDENTE L'INCARICO - UTILIZZABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381612-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - EFFICACIA - NEL GIUDIZIO DI MERITO - ACCERTAMENTO ECCEDENTE L'INCARICO - UTILIZZABILITA - CONDIZIONI.*

L'accertamento tecnico preventivo, che sia stato dichiarato ammissibile nel successivo giudizio di merito, ha la stessa efficacia probatoria dei mezzi istruttori acquisiti nel corso del giudizio medesimo. In particolare, anche con riguardo al predetto accertamento, opera il principio in base al quale il giudice puo trarre elementi di convincimento pure dalle indagini compiute dal consulente tecnico con sconfinamento dal mandato conferitogli, purche nel rispetto del contraddittorio. (V 4120/74, mass n 372749; (V 1165/73, mass n 363687; (V 976/69, mass n 339418; (Conf 2863/76).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 698

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)