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Sez. L, Sentenza n. 6402 del 30/10/1986 (Rv. 448586 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - PERICOLOSITÀ DEGLI STRUMENTI DI LAVORO - ART. 1, QUARTO COMMA, D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - PORTATA - RISCHIO AMBIENTALE E DIRETTO RAPPORTO DI FUNZIONE - CONTRAPPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448586-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - PERICOLOSITÀ DEGLI STRUMENTI DI LAVORO - ART. 1, QUARTO COMMA, D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - PORTATA - RISCHIO AMBIENTALE E DIRETTO RAPPORTO DI FUNZIONE - CONTRAPPOSIZIONE.*

Il quarto comma dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - nel riferire la tutela assicurativa antinfortunistica a "coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti..." - non definisce il carattere di pericolosità di tali strumenti, ma (come reso manifesto dall'espressione "suddetti", figurante nello stesso quarto comma) rinvia alla disposizione del primo comma dello stesso articolo (che considera rischiosi le macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa nonché gli apparecchi a pressione e gli apparecchi ed impianti elettrici o termici), limitandosi a porre, in contrapposizione alla previsione del cosiddetto rischio ambientale, il requisito del diretto rapporto di funzione con siffatti apparecchi, che qualifica le persone ad essi addette. (V 5668/85, mass n 442862).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)