Sez. L, Sentenza n. 5668 del 18/11/1985 (Rv. 442862 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - LAVORATORI ADDETTI AD APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - OBBLIGO DELLA ASSICURAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA CONCRETA ESISTENZA ED ENTITÀ DEL RISCHIO DI INFORTUNIO DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - LAVORATORI ADDETTI AD APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - OBBLIGO DELLA ASSICURAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA CONCRETA ESISTENZA ED ENTITÀ DEL RISCHIO DI INFORTUNIO DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 1, primo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 - che stabilisce l'Obbligo dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori addetti ad apparecchi ed impianti elettrici - pone una presunzione juris et de jure di pericolosità di tali strumenti e non consente quindi al giudice alcun diretto ed autonomo apprezzamento della concreta esistenza ed entità del rischio di infortunio, non rilevando in senso contrario né la circostanza che il quarto comma dell'articolo cit. Faccia riferimento all'esposizione diretta del lavoratore al pericolo di infortunio, giacché la stessa vale solo a differenziare tale ipotesi (di rischio diretto) da quella del cosiddetto rischio d'ambiente, contemplata dal successivo quinto comma, né la circostanza che particolari Disposizioni di legge possano prevedere speciali cautele o misure di prevenzione per l'ipotesi in cui il rischio d'infortunio superi una certa soglia (come nel caso degli artt. 11 e 21 del d.P.R. n. 323 del 1957 che impongono la protezione dei conduttori e delle apparecchiature telefoniche ove vi sia il rischio di sovraccarichi pericolosi e fanno divieto di lavorare su impianti telefonici quando la tensione è superiore ad un determinato voltaggio). (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto sussistente l'Obbligo assicurativo per i dipendenti di una banca addetti ai centralini telefonici). (Conf 5764/84, mass n 437436; (Conf 866/82, mass n 418705).*
Riferimenti normativi: DPR 20/03/1956 num. 323 art. 11, DPR 20/03/1956 num. 323 art. 21, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)