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Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 03/07/1968 (Rv. 334456 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - CONDIZIONI - VOLONTA DEL LIQUIDATORE DI UNA SOCIETA DI ESSERE ESENTATO DAL SUO INCARICO - ESERCIZIO DA PARTE DEL LIQUIDATORE DEL DIRITTO DI IMPUGNARE LA SENTENZA DI REVOCA DALLE SUE FUNZIONI - INCOMPATIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334456-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - CONDIZIONI - VOLONTA DEL LIQUIDATORE DI UNA SOCIETA DI ESSERE ESENTATO DAL SUO INCARICO - ESERCIZIO DA PARTE DEL LIQUIDATORE DEL DIRITTO DI IMPUGNARE LA SENTENZA DI REVOCA DALLE SUE FUNZIONI - INCOMPATIBILITA - ESCLUSIONE.*

L'acquiescenza ad una pronuncia giudiziale, quando non risulti da un'espressa dichiarazione di accettazione della stessa o da una formale rinuncia ad impugnarla, puo desumersi solo da Atti o fatti univoci, i quali si appalesino assolutamente incompatibili con la volonta di avvalersi del diritto di impugnazione. Non sussiste alcuna inconciliabilita fra il comportamento del liquidatore di una societa volto ad ottenere che, in accoglimento di un suo desiderio, lo si esenti dalle sue funzioni nominando altri in sua sostituzione, e l'Esercizio del diritto di impugnare la sentenza che, per cause la cui validita giuridica egli contesta, abbia ordinato la sua revoca da quelle medesime funzioni. (V. N.566-68, mass. N.331675 n. 143-68, mass. N.330992 n. 2030-67, mass. N. 329086).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)