Sez. 3, Sentenza n. 2030 del 29/07/1967 (Rv. 329086 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - ESPRESSA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - ESPRESSA.*
L'acquiescenza ad un provvedimento del giudice, preclusiva dell'impugnazione, puo risultare o da un'accettazione espressa, anche per facta concludentia, e cioe da Atti che facciano desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici posti da una determinata situazione, o da un'accettazione tacita, che consista in Atti incompatibili con la volonta di avvalersi dell'impugnazione e che richieda un'indagine sul comportamento della parte, allo scopo di individuarne il preciso valore e l'esatta portata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)