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Sez. 3, Sentenza n. 2030 del 29/07/1967 (Rv. 329086 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - ESPRESSA.*
Stato
decisa il 1967-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329086-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - ESPRESSA.*

L'acquiescenza ad un provvedimento del giudice, preclusiva dell'impugnazione, puo risultare o da un'accettazione espressa, anche per facta concludentia, e cioe da Atti che facciano desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici posti da una determinata situazione, o da un'accettazione tacita, che consista in Atti incompatibili con la volonta di avvalersi dell'impugnazione e che richieda un'indagine sul comportamento della parte, allo scopo di individuarne il preciso valore e l'esatta portata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)