Sez. 1, Sentenza n. 2211 del 12/01/1996 Ud. (dep. 29/02/1996) Rv. 203896 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia | Obbligo di motivazione dei provvedimenti - Necessità - Invito ad un soggetto a comparire in un ufficio di polizia con l'indicazione, quale ragione dell'invito della formula" per motivi che la riguardano" - Illegittimità - Configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. in caso di inottemperanza - Esclusione.
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia
In tema di contravvenzioni per inosservanza all'ordine dato dalla autorità per motivi di giustizia o sicurezza pubblica, ordine pubblico o d'igiene, l'intimazione a presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, come tutti gli ordini emessi dalle autorità alle quali tale potere sia riconosciuto dalla legge, deve essere congruamente motivato perché implica l'imposizione di una condotta al soggetto cui è diretto. Ne consegue che non è configurabile il reato di cui all'art. 650 cod. pen. nei confronti di un soggetto che non ottemperi all'invito a presentarsi presso un ufficio di polizia allorché, come ragione della convocazione venga solo indicata quella di "motivi che la riguardano", dovendo disapplicarsi, in tal caso, l'atto dell'autorità di pubblica sicurezza perché mancante di idonea motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)