Sez. 1, Sentenza n. 555 del 16/11/2010 Ud. (dep. 12/01/2011) Rv. 249430 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Verifica da parte del giudice della legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
Non integra la fattispecie criminosa dell'inosservanza di un provvedimento dell'Autorità, di cui all'art. 650 cod. pen., la condotta che abbia riguardo ad un provvedimento che difetti di uno dei requisiti di legittimità sotto i tre tradizionali profili della violazione di legge, dell'eccesso di potere e della incompetenza, richiedendo espressamente la norma incriminatrice che esso sia "legalmente dato". (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'invito a presentarsi presso un ufficio di polizia penitenziaria per essere sentito per "motivi di giustizia" fosse illegittimo, non soddisfacendo l'esigenza di una informazione, sia pure sommaria, dell'interessato in ordine alle ragioni della convocazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)