Sez. 5, Sentenza n. 913 del 09/06/1967 Ud. (dep. 08/09/1967) Rv. 105299 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE - CASSAZIONE - INSINDACABILITA-RIGETTO DELL'ISTANZA - NECESSITA DI MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE - CASSAZIONE - INSINDACABILITA-RIGETTO DELL'ISTANZA - NECESSITA DI MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*
Se e vero che la rinnovazione del dibattimento costituisce Esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito in quanto attiene all'accertamento del fatto, e, come tale, e insindacabile in Sede di legittimita, tuttavia il rigetto della richiesta che sollecita la rinnovazione del dibattimento deve essere motivato. Tale motivazione si rende soprattutto necessaria quando la richiesta riguarda la escussione di nuove prove su circostanze di fatto fondamentali ai fini della sussistenza o meno della responsabilita penale. (V, sulla insindacabilita del potere del giudice in Sede di legittima, 103154, anno 1967; sulla motivazione del rigetto, in genere, anche per la sufficienza di una motivazione implicita, 104836, anno 1967; (103028 ed ivi citate, anno 1966; sulla non esigenza di apposita ordinanza, 103369, anno 1967; 102948, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)