Sez. 3, Sentenza n. 11299 del 24/09/1982 Ud. (dep. 25/11/1982) Rv. 156341 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La rinnovazione parziale del dibattimento implica l'Esercizio di una pura facoltà discrezionale del giudice di secondo grado, insindacabile in Cassazione se giustificato in senso negativo o positivo. (Conf mass n 105299; (Conf mass n 128025; (Conf mass n 132343).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)