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Sez. 4, Sentenza n. 2924 del 14/11/1969 Ud. (dep. 28/01/1970) Rv. 113708 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO E LA DIFESA - ISTRUZIONE - NULLITA DELLA PERIZIA -CONSEGUENTE NULLITA DELLA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO E DEL DECRETO DI CITAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113708-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO E LA DIFESA - ISTRUZIONE - NULLITA DELLA PERIZIA -CONSEGUENTE NULLITA DELLA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO E DEL DECRETO DI CITAZIONE - INSUSSISTENZA.*

La dichiarazione di nullita di una perizia espletata nella fase istruttoria non comporta l'annullamento della sentenza di rinvio a giudizio o del decreto di citazione in quanto tra la perizia ed i predetti Atti deve ravvisarsi una consecutivita meramente cronologica nel suddetto caso il giudice del dibattimento deve procedere alla rinnovazione dell'atto nullo. (Conf 103831, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 456, Cod. Proc. Pen. art. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)