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Sez. 1, Ordinanza n. 1490 del 09/12/1966 Cc. (dep. 23/03/1967) Rv. 103831 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - NULLITA - IN GENERE - PERIZIA - NULLITA DELLA PERIZIA ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELLA PERIZIA.*
Stato
decisa il 1966-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103831-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - NULLITA - IN GENERE - PERIZIA - NULLITA DELLA PERIZIA ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELLA PERIZIA.*

La nullita della perizia eseguita nella fase istruttoria non comporta la nullita degli Atti successivì il giudice del dibattimento, che rilevi il vizio, deve procedere direttamente alla rinnovazione dell'atto nullo, in applicazione analogica degli artt 455 e 456 cod proc pen, e non trasmettere gli Atti per la rinnovazione al PM o al giudice istruttore. (Conf 103688, anno 1967' con riferimento agli effetti della nullita sulla sentenza di rinvio a giudizio, Conf 100642, V 102169, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 456, Cod. Proc. Pen. art. 189, Cod. Proc. Pen. art. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)