Sez. 6, Sentenza n. 20566 del 01/07/2020 Cc. (dep. 09/07/2020) Rv. 279268 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca di prevenzione – Autorizzazione ad abitare l’immobile sequestrato ex art. 40, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 – Possibilità - Presupposti.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di confisca di prevenzione, il proposto che versi in stato di bisogno può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 40, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad abitare l'immobile sequestrato, a condizione che lo stesso fosse già destinato ad abitazione familiare allorquando è stata disposta la misura, non assumendo rilevanza eventuali esigenze abitative sopravvenute. (In motivazione, la Corte ha precisato che è manifestamente infondata la questione di costituzionalità per violazione del diritto di abitazione, in quanto la salvaguardia eccezionalmente prevista per il proposto che occupi l'abitazione sequestrata e versi in stato di bisogno assicura al predetto la mera protrazione del godimento del bene e non il diritto di abitarvi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 2, Legge Falliment. art. 47, Costituzione art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)