diritto.io

Sez. 6 - , Sentenza n. 38264 del 03/07/2019 Cc. (dep. 16/09/2019) Rv. 276714 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Procedimento di prevenzione - Provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 40, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e 47 legge fall. nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia - Competenza funzionale del giudice delegato - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276714-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di procedimento di prevenzione, l'adozione dei provvedimenti riguardanti i diritti personali del sottoposto alla procedura e della sua famiglia, previsti dagli artt. 40, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 47 legge fall., rientra nella competenza funzionale del giudice delegato, sicchè tali provvedimenti non possono essere adottati dal tribunale collegiale se non nell'ambito del procedimento di opposizione mediante incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice delegato, l'ordinanza con la quale il tribunale collegiale aveva rigettato la richiesta del sottoposto alla misura di prevenzione di trasferirsi assieme al proprio nucleo familiare presso un immobile sequestrato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 2, Legge Falliment. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)