diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4469 del 21/08/1985 (Rv. 441930 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - INCARICO DATO DALL'ACQUIRENTE AD UN TERZO DI CURARE LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED IL PAGAMENTO DEL PREZZO E CORRELATIVO INVITO AL VENDITORE A PRENDERE I NECESSARI CONTRATTI DIRETTI COL TERZO - CESSIONE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - ADESIONE DELL'ALIENANTE A RICEVERE IL PAGAMENTO - LIBERAZIONE DELL'ACQUIRENTE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441930-01

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - INCARICO DATO DALL'ACQUIRENTE AD UN TERZO DI CURARE LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED IL PAGAMENTO DEL PREZZO E CORRELATIVO INVITO AL VENDITORE A PRENDERE I NECESSARI CONTRATTI DIRETTI COL TERZO - CESSIONE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - ADESIONE DELL'ALIENANTE A RICEVERE IL PAGAMENTO - LIBERAZIONE DELL'ACQUIRENTE - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo a contratto di compravendita non si ha cessione del contratto allorché l'acquirente domandi, nel proprio (o nel comune) interesse, ad altri di curare le modalità di esecuzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo ed inviti la controparte a prendere, a tal fine, contatti diretti con quello, non rappresentando l'incarico dato al terzo la fase iniziale di una vicenda traslativa della titolarità del rapporto contrattuale, né costituendo l'adesione della controparte elemento costitutivo e conclusivo di una sua cessione. Ne consegue che, immutata la posizione della parte acquirente, pure l'adesione dell'alienante a ricevere il pagamento del prezzo dal terzo all'uopo incaricato non comporta con l'assunzione di tale debito da parte di questo anche la liberazione dell'acquirente dal detto Obbligo in Mancanza di una espressa previsione o dichiarazione in tal senso (art. 1273 cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)