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Sez. 2, Sentenza n. 10991 del 03/11/1998 (Rv. 520313 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di compravendita - Incarico dato dall'acquirente ad un terzo di curare le modalità di esecuzione e del pagamento del prezzo e correlativo invito al venditore a prendere i necessari contatti diretti con il terzo - Cessione del contratto - Configurabilità - Esclusione - Conseguenza - Adesione dell'alienante a ricevere il pagamento - Liberazione dell'acquirente - Inammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1998-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520313-01

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di compravendita non si verifica la successione del rapporto negoziale nell'ipotesi in cui l'acquirente abbia chiesto nel proprio e nel comune interesse ad altri - terzo rispetto al contratto - di curare le modalità di esecuzione di questo e del pagamento del corrispettivo ed a tal fine abbia invitato la controparte a prendere contatti con il terzo. Detto incarico dato al terzo non rappresenta la fase iniziale di una vicenda traslativa della titolarità del rapporto contrattuale, né la decisione della controparte elemento conclusivo di una cessione del contratto. Ne discende che, immutata la posizione della parte acquirente, la adesione dell'alienante a ricevere il pagamento del terzo all'uopo incaricato, non comporta assunzione di tale debito da parte di questo e la liberazione dell'acquirente in mancanza di una pattuizione o dichiarazione espressa che si configuri come un accollo liberatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)