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Sez. 1, Sentenza n. 3043 del 30/09/1968 (Rv. 335900 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI ELETTORALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE SEZIONI PER IL CONTENZIOSO ELETTORALE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - EFFETTI - COMPETENZA IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Stato
decisa il 1968-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335900-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI ELETTORALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE SEZIONI PER IL CONTENZIOSO ELETTORALE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - EFFETTI - COMPETENZA IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO.*

La Competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie riguardanti le operazioni elettorali amministrative, gia devolute, ai sensi della legge 23 dicembre 1966, n.1147, alle Sezioni per il contenzioso elettorale degli istituenti tribunali amministrativi regionali, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n.49 del 27 maggio 1968, spetta in primo ed unico grado al consiglio di stato.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)