Sez. 1, Sentenza n. 2143 del 07/04/1982 (Rv. 420018 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - ELEZIONI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - IMPIEGATI DELLA REGIONE DI CUI FA PARTE IL COMUNE INTERESSATO - INELEGGIBILITÀ EX ART. 2 N. 5 DELLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - ELEZIONI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - IMPIEGATI DELLA REGIONE DI CUI FA PARTE IL COMUNE INTERESSATO - INELEGGIBILITÀ EX ART. 2 N. 5 DELLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 2 n. 5 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (applicabile, in virtù del successivo art. 12, anche ai giudizi in corso), l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale non è prevista indistintamente per tutti gli impiegati della regione di cui fa parte il comune interessato, ma solo per i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune, nonché per i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici, onde siffatta ineleggibilità non è ravvisabile nei riguardi di impiegato regionale inquadrato a livello esecutivo (nella specie: con qualifica di coadiutore).*
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)