Sez. 1, Sentenza n. 6802 del 14/12/1988 (Rv. 461051 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - INELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PREVISTA DALL'ART. 2 N. 5 DELLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - CONFIGURABILITÀ.*
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - INELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PREVISTA DALL'ART. 2 N. 5 DELLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - CONFIGURABILITÀ.*
La causa di ineleggibilità, preveduta dall'art. 2 n. 5 legge 23 aprile 1981, n. 154, a riguardo dei titolari di organi individuali e di componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione dell'ente locale e perciò del comune ricorre nel caso di componente della commissione elettorale mandamentale, perché tale commissione, in quanto competente anche a decidere sui reclami contro le operazioni elettorali compiute dalla commissione elettorale comunale, esercita a norma di legge un permanente e predeterminato controllo su un'attività di carattere amministrativo rientrante nelle attribuzioni del comune, sicché il componente della commissione, potendo influire sull'elettore per la funzione esercitata, si trova in posizione di potenziale disuguaglianza e preminenza nel concorso alla competizione elettorale rispetto a qualsiasi altro cittadino del comune. (V 6015/87, mass n 454387; (V 2143/82, mass n 420018; (V 1826/82, mass n 419667).*
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 n. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)