Sez. 1, Sentenza n. 3985 del 11/06/1988 (Rv. 459130 - 01)
SICILIA - ENTI LOCALI - CONTROLLI - COMUNI DELLA REGIONE SICILIA - LEGITTIMAZIONE DEL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO - DELIBERA AUTORIZZATIVA DELLA GIUNTA MUNICIPALE - SUFFICIENZA - RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
SICILIA - ENTI LOCALI - CONTROLLI - COMUNI DELLA REGIONE SICILIA - LEGITTIMAZIONE DEL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO - DELIBERA AUTORIZZATIVA DELLA GIUNTA MUNICIPALE - SUFFICIENZA - RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Al fine della legittimazione del sindaco a stare in giudizio, in primo grado od in Sede d'impugnazione, per i comuni della regione Sicilia, è sufficiente la deliberazione autorizzativa della giunta municipale, senza necessità di ratifica del consiglio, poiché essa, ai sensi dell'art. 81 bis della legge regionale 15 marzo 1963 n. 16, è operante indipendentemente da detta ratifica, fino a quando non venga rimossa, con effetti "ex nunc", in fase di controllo. (V 1062/85, mass n 439198; (V 346/83, mass n 425145).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/03/1963 num. 16 art. 81 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)