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Sez. 2, Sentenza n. 1062 del 09/02/1985 (Rv. 439198 - 01)

SICILIA - ENTI LOCALI - CONTROLLI - PROPOSIZIONE DI GIUDIZIO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - SUFFICIENZA - RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1985-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439198-01

SICILIA - ENTI LOCALI - CONTROLLI - PROPOSIZIONE DI GIUDIZIO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - SUFFICIENZA - RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA - EFFETTI.*

In tema di potere deliberativo dei comuni della Sicilia sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio (nella specie: opposizione a decreto ingiuntivo), è sufficiente la deliberazione della giunta comunale senza necessità della ratifica del consiglio comunale, in quanto, a norma dell'art. 81 bis della legge della regione Sicilia 15 marzo 1963 n. 16, detta deliberazione è dotata ab initio di efficacia giuridica immediata ed è suscettibile di sospensione e di successivo annullamento, in Sede di controllo, soltanto con decorrenza ex nunc. Ne consegue che la deliberazione della giunta basta da sola a legittimare l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (e di quello di gravame), mentre la sospensione o l'annullamento della delibera stessa, successivamente disposti, incidono unicamente sulla proseguibilità del giudizio quando di essi sia data la prova dalla controparte cui incombe il relativo Onere, trattandosi di fatti impeditivi della produzione di ulteriori effetti di un atto ab origine esecutivo. (V 346/83, mass n 425145; (V 5379/80, mass n 409258; (V 937/76, mass n 379588; (Conf 5416/82, mass n 423184).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 15/03/1963 num. 16 art. 81 bis, Legge Reg. Sicilia 21/02/1976 num. 1 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)