Sez. U, Sentenza n. 3330 del 15/10/1975 (Rv. 377455 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - DECISIONE DI MERITO PRECLUSIVA DEL REGOLAMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - DECISIONE DI MERITO PRECLUSIVA DEL REGOLAMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Ai fini della proponibilita del regolamento preventivo di giurisdizione, per decisione nel merito con effetti preclusivi deve intendersi qualsiasi pronuncia, anche di carattere preliminare, che non riguardi la giurisdizione o gli altri presupposti processuali. Tuttavia, la decisione preclusiva dell'istanza deve essere stata emessa nella 'causà in ordine alla quale l'istanza viene proposta, e non gia in altra causa, ancorche inserita nello stesso processo a seguito di intervento volontario, ed eventualmente decisa con la stessa sentenza. (nella specie, senza procedere alla qualificazione della questione, le Sezioni Unite ha ritenuto non preclusiva, la pronuncia di inammissibilita dell'intervento, spiegato nel processo da un terzo, in quanto concernente una causa soggettivamente ed in parte oggettivamente diversa, suscettibile di una diversa decisione e separabile dall'altra). (V 1557/75, mass n 375153).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)