Sez. U, Sentenza n. 1557 del 22/04/1975 (Rv. 375153 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - LIMITI DI AMMISSIBILITA - DECISIONE DI MERITO - PRONUNCIA IN ALTRO PROCESSO - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - LIMITI DI AMMISSIBILITA - DECISIONE DI MERITO - PRONUNCIA IN ALTRO PROCESSO - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE.*
Il regolamento di giurisdizione e precluso non solo dalla pronuncia di merito intervenuta nello stesso processo nel quale il regolamento e proposto, ma anche dalla pronuncia di merito emessa in altro giudizio per la medesima questione sostanziale: infatti l'art 41 cod proc civ non dice che la sentenza deve essere intervenuta nel processo, ma che la causa, intesa come conflitto di interessi in cui si fanno valere determinate situazioni giuridiche soggettive, deve essere stata decisa, anche in parte, nel merito. (nella specie, sulla base di una sentenza non passata in giudicato, affermativa dell'Obbligo dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI - di contribuire al fondo sociale dell'INPS, quest'ultimo istituto aveva convenuto in giudizio il primo, chiedendone la condanna al pagamento della contribuzione dovuta. Proposta istanza di regolamento di giurisdizione dal convenuto, che eccepiva il difetto di giurisdizione dell'AGO, la Corte l'ha dichiarata inammissibile, enunciando il principio di cui sopra). (V 1963/73, mass n 365065).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)