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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23447 del 27/07/2022 (Rv. 665245 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, attiene al solo appalto in corso con un’impresa “in bonis”, non essendo, di contro, compatibile con l’ipotesi in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, si realizza “ipso iure”, ai sensi degli artt. 81 l.fall. e 140, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. “Codice appalti 2006”), lo scioglimento del contratto e delle clausole in esso contenute, compresa quella eventualmente pattuita proprio in funzione di consentire il pagamento anzidetto. OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - APPALTATORE E SUBAPPALTATORE - In genere.
Stato
decisa il 2022-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665245-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

Il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, attiene al solo appalto in corso con un'impresa "in bonis", non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, si realizza "ipso iure", ai sensi degli artt. 81 l.fall., lo scioglimento del contratto, con il correlato venir meno della vincolatività delle clausole in esso contenute, compresa quella eventualmente pattuita proprio in funzione del pagamento anzidetto.

Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 140, Legge Falliment. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)