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Sez. 2 - , Ordinanza n. 12810 del 11/05/2023 (Rv. 667950 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 - Pendenza della domanda di concordato preventivo dell’impresa appaltatrice - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667950-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In pendenza della procedura di concordato preventivo dell'appaltatore, non è ammissibile il pagamento diretto nei confronti della impresa appaltatrice atteso che l'art. 118, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis" vigente) subordina espressamente la possibilità del pagamento diretto alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato, peraltro nei limitati casi di continuità aziendale, dovendo il giudice valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l.fall. e, nel caso in cui il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato, se ricorrano le condizioni di cui all'art. 182-quinquies, comma 5, l.fall.

Legge Falliment. art. 182 quinquies com. 5, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118 com. 3, Legge Falliment. art. 186 com. 3, Legge 11/11/2011 num. 180 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)