Sez. 2, Sentenza n. 34155 del 26/05/2015 Ud. (dep. 05/08/2015) Rv. 264510 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Sospensione del processo per assenza dell'imputato - Processi in corso - Dispositivo della sentenza di primo grado emesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - Motivazione depositata dopo l'entrata in vigore - Applicabilità della novella normativa - Esclusione.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, era già stata emessa la sentenza di primo grado mediante la pronuncia del dispositivo, a nulla rilevando che la motivazione della sentenza sia stata depositata successivamente a tale entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis, Legge 11/08/2014 num. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)