Sez. 3, Sentenza n. 23271 del 29/04/2015 Ud. (dep. 29/05/2015) Rv. 263652 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Sospensione del processo per assenza dell'imputato - Processi in corso - Imputato dichiarato contumace prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - Applicabilità delle disposizioni introdotte con la legge n. 67 del 2014 - Possibilità - Esclusione.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni degli artt. 420-bis e quater, introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano ai processi in corso nei quali l'imputato sia già stato dichiarato contumace, dal momento che gli stessi ai sensi dell'art. 15-bis della citata legge n. 67 del 2014, continuano ad essere disciplinati dalle previsioni normative anteriormente vigenti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia ed ai suoi effetti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis, Legge 11/08/2014 num. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)