Sez. 3, Sentenza n. 1695 del 12/06/1973 (Rv. 364616 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
I poteri del giudice di rinvio sono diversi a secondo che la Corte di Cassazione abbia annullato la sentenza di appello per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Nel caso di annullamento per errore di diritto, non e consentito in Sede di rinvio rimettere in discussione i fatti definitivamente accertati dalla sentenza cassata, i quali costituiscono il necessario antecedente logico-giuridico della pronunzia della Cassazione; nel caso, invece, di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio e libero di riesaminare i fatti accertati per risolvere la questione devolutagli con decisione non vincolata da direttive del supremo collegio. (V 1292/72, mass n 357814).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)