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Sez. 2, Sentenza n. 1292 del 24/04/1972 (Rv. 357814 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIVERSITA RISPETTIVA DEI POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1972-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357814-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIVERSITA RISPETTIVA DEI POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*

I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la Cassazione abbia annullato la sentenza d'appello per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Nella seconda ipotesi il giudice di rinvio e libero di riesaminare i fatti accertati, di accertarne altri e di risolvere la questione devolutagli sulla base di nuovi presupposti obbiettivi, con decisione non vincolata da direttive del supremo collegio. (Conf 1843'70, mass n 347829).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)