Sez. 2, Sentenza n. 1292 del 24/04/1972 (Rv. 357814 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIVERSITA RISPETTIVA DEI POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIVERSITA RISPETTIVA DEI POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la Cassazione abbia annullato la sentenza d'appello per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Nella seconda ipotesi il giudice di rinvio e libero di riesaminare i fatti accertati, di accertarne altri e di risolvere la questione devolutagli sulla base di nuovi presupposti obbiettivi, con decisione non vincolata da direttive del supremo collegio. (Conf 1843'70, mass n 347829).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)