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Sez. 5, Sentenza n. 2968 del 01/03/2002 (Rv. 552679 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Operazioni imponibili - Obbligo di emissione fattura - Tempo - Individuazione.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552679-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE

L'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, oltre a stabilire l'obbligo di emissione della fattura per le operazioni imponibili al momento dell'effettuazione delle stesse - determinato, quanto ai beni mobili dall'art. 6 del decreto stesso, in quello della consegna o, nel caso di cessioni periodiche, in quello del pagamento del corrispettivo -, sancisce l'irrilevanza, ai fini della determinazione dell'imponibile IVA, dell'inesistenza, anche parziale, delle operazioni fatturate, e il conseguente riproporsi del presupposto impositivo in occasione della effettuazione successiva delle operazioni falsamente esposte in una precedente fattura.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)