Sez. 5, Sentenza n. 14385 del 16/11/2001 (Rv. 550328 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Pagamento del prezzo o di parti di esso prima della stipulazione o della consegna del bene - Obbligo di fatturazione - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE
Nel caso di pagamento del prezzo o di parti di esso prima della stipulazione o della consegna del bene venduto, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento (art. 6, comma quarto, d.P.R. n. 633 del 1972), con conseguente obbligo di emissione della fattura per detto importo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)