Sez. 1, Sentenza n. 2180 del 05/03/1994 (Rv. 485602 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Sanità dell'ambiente - Igiene del suolo e dell'abitato - In genere | Art. 9 del d.P.R. n. 915 del 1982 - Espressione "uso pubblico" - Portata - Rifiuti - Scarico e deposito su area privata soggetta ad uso pubblico - Divieto - Sussistenza - Autorizzazione del proprietario del suolo - Irrilevanza.
Igiene e sanità pubblica - Sanità dell'ambiente - Igiene del suolo e dell'abitato - In genere
Con riguardo al divieto di abbandono di rifiuto, la nozione di "uso pubblico" presa in considerazione dalla disposizione di cui all'art. 9 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 - recante l'attuazione della direttiva C.E.E. n. 75/442 - va intesa nel senso ampio e generico di utilizzazione di fatto di un'area privata da parte di un numero indeterminato di persone, con la conseguenza che integra gli estremi della condotta vietata lo scarico ed il deposito di rifiuti (nella specie, terra di riporto) su area privata soggetta ad uso pubblico, ancorché autorizzati dal proprietario del suolo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)