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Sez. 3, Sentenza n. 8003 del 18/04/2005 (Rv. 581679 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE | Art.9 del d.P.R. n. 915 del 1982 - Attività vietata - Responsabilità per i danni causati - Autore della condotta non produttore dei rifiuti - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581679-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE

L'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato dei rifiuti di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 915 del 1982 (vigente all'epoca dei fatti) integrano un'attività autonomamente vietata che ingenera la responsabilità di chi l'abbia posta in essere per tutti i danni che ne siano derivati indipendentemente dal fatto che l'autore di tale condotta non sia anche il produttore dei rifiuti (al quale l'art. 3 impone lo smaltimento regolare degli stessi a proprie spese), giacchè la violazione dell'obbligo da parte del produttore non esaurisce la potenzialità lesiva dei rifiuti per la salubrità dell'ambiente, che risulta anzi pregiudicata proprio dall'abbandono, dallo scarico e dal deposito incontrollato in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui era stata creata una discarica abusiva).

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)