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Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 12/08/1988 (Rv. 459766 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 392 DEL 1978 - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE CONCERNENTE IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI - MANCATO PAGAMENTO DEGLI STESSI - MOTIVO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459766-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 392 DEL 1978 - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE CONCERNENTE IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI - MANCATO PAGAMENTO DEGLI STESSI - MOTIVO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - LIMITI.*

A seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani, di cui alla legge n. 392 del 1978, l'obbligazione del conduttore, concernente il pagamento degli oneri accessori - ancorché in precedenza oggetto di una diversa regolamentazione convenzionale, autonoma rispetto a quella di pagamento del canone - è divenuta parte integrante della struttura sinallagmatica del contratto, con la conseguenza che il suo inadempimento può essere valutato per la risoluzione del contratto. (Conf 4490/82, mass n 422478).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)