diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4490 del 10/08/1982 (Rv. 422478 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 392 DEL 1978 - OBBLIGAZIONE DEL CONDUTTORE CONCERNENTE IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI - OBBLIGAZIONE AUTONOMA RISPETTO ALL'ALTRA DEL PAGAMENTO DEL CANONE - MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI PER UN IMPORTO SUPERIORE A DUE MENSILITÀ DEL CANONE - MOTIVO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1455 CODICE CIVILE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422478-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 392 DEL 1978 - OBBLIGAZIONE DEL CONDUTTORE CONCERNENTE IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI - OBBLIGAZIONE AUTONOMA RISPETTO ALL'ALTRA DEL PAGAMENTO DEL CANONE - MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI PER UN IMPORTO SUPERIORE A DUE MENSILITÀ DEL CANONE - MOTIVO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1455 CODICE CIVILE - LIMITI.*

A seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della locazione degli immobili urbani, di cui alla legge n. 392 del 1978, l'obbligazione del conduttore, concernente il pagamento degli oneri accessori - considerata autonoma rispetto all'altra attinente al pagamento del canone - è divenuta parte integrante della struttura sinallagmatica del contratto, con la conseguenza che il suo inadempimento, solo se superiore a due mensilità del canone, dà al locatore il diritto di ottenere la risoluzione del contratto di locazione, salvo per il conduttore il potere di paralizzare tale domanda con l'eccezione di inadempimento per non avere ottenuto dal locatore la indicazione specifica delle spese condominiali e non aver potuto esercitare la facoltà di prendere visione dei relativi documenti giustificativi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)