Sez. 5, Sentenza n. 21593 del 23/10/2015 (Rv. 637034 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Processo tributario - Impugnazione - Agenzia delle entrate - Notificazione del ricorso ad ufficio diverso da quello territorialmente competente ad emettere l'atto - Conseguenze - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di contenzioso tributario, è ammissibile il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto, sebbene notificato ad un ufficio dell'Agenzia delle entrate diverso da quello territorialmente competente a provvedere sull'istanza, atteso il carattere unitario dell'Agenzia delle entrate e la natura impugnatoria del processo, in cui è attribuita la qualità di parte all'ente organo che ha emesso o avrebbe dovuto emettere, in caso di diniego, l'atto, e non alle sue singole articolazioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)