Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1113 del 21/01/2015 (Rv. 634160 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Processo tributario - Impugnazione - Legittimazione passiva - Agenzia delle entrate - Notificazione dell'appello ad ufficio periferico diverso dall'autore dell'atto - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di contenzioso tributario, tutti gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, e si configurano quali suoi organi, che ne hanno la rappresentanza, sicché, come è valida la notifica ad un ufficio anziché ad un altro, trattandosi di un mero errore d'individuazione dell'organo deputato a ricevere l'atto, è ammissibile l'appello notificato ad un ufficio territoriale diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)